— SOFFIARE LA POLVERE DALLA PSICOANALISI

L’associazione

Il 4 novembre 2021 a Milano si è costituita l’Associazione Gherardo Amadei, nata con l’obiettivo di organizzare, promuovere e gestisce la realizzazione del premio letterario “Premio Gherardo Amadei – Soffiare la polvere dalla psicoanalisi”, e diffondere la cultura di psicoanalisi, psichiatria, psicologia, psicologia clinica, psicologia dinamica, psicopatologia, mindfulness. L’Associazione si propone inoltre di svolgere attività divulgativa inerente all’attività dell’Associazione stessa, attraverso a pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale e su internet.

 

Il Consiglio direttivo dell’associazione è composto da Camilla Amadei (Presidente con funzioni di tesoriere), Pietro Roberto Goisis (Vicepresidente), Vittorio Lingiardi, Fabio Madeddu, Daniele Malaguti (Consiglieri).

 

 

STATUTO SOCIALE

 

COSTITUZIONE E SEDE
È costituita l’Associazione denominata “Gherardo Amadei”, con sede in Milano (MI), Via Giacinto Gallina n.6. L’Associazione potrà aprire sedi operative e sedi secondarie o trasferire la sede, senza che ciò dia luogo a modifiche statutarie.

 

SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, svolge attività in memoria di Gherardo Amadei

L’Associazione persegue, nell’ambito dello scopo associativo sopra indicato, le seguenti finalità:

  • Organizza, promuove e gestisce la realizzazione del premio letterario “Premio Gherardo Amadei – Soffiare la polvere dalla psicoanalisi”, per il quale si rimanda ad apposito bando, annualmente istituito.
  • Diffonde la cultura di psicoanalisi, psichiatria, psicologia, psicologia clinica, psicologia dinamica, psicopatologia, mindfulness.
  • L’Associazione inoltre si propone di: svolgere attività divulgativa inerente all’attività dell’Associazione stessa, attraverso a pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale e su internet.

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
L’Associazione può svolgere anche attività commerciali, complementari e ritenute utili per il raggiungimento dello scopo associativo, nel rispetto delle norme vigenti.
Le attività dell’Associazione possono essere rivolte anche a favore di non soci.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà promuovere manifestazioni e attività private sia nell’ambito sociale che fuori sede.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

  • effettuare attività di promozione anche attraverso internet, riviste di settore specializzate e/o altri strumenti mediatici ritenuti idonei;
  • promuovere e organizzare convegni, congressi, corsi di perfezionamento e pubblicazioni per dibattere argomenti d’interesse professionale e culturale dell’associazione,
  • organizzare e promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità;
  • avvalersi delle prestazioni dei propri associati, la cui attività sarà svolta in forma volontaria, liberamente e gratuitamente;
  • avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente rese da terzi ovvero da associati purché queste ultime siano svolte nell’ambito di specifiche attività professionali.
  • compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole rivolte ai soci ma anche ai terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
  • stipulare convenzioni e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere, aventi finalità analoghe, al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell’Associazione.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

 

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha durata illimitata.

 

SOCI
DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
Tutti i soci sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi salvo che non siano soci minorenni.
Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro.
I Soci sono domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in una successiva loro comunicazione scritta ricevuta dall’Associazione.

 

REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il Regolamento interno.
Le modalità di iscrizione all’Associazione sono precisate nell’apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito Registro, sempre disponibile per consultazione da parte dei soci.

 

AMMISSIONE DEI SOCI
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per il socio il diritto al voto nell’Assemblea. I soci maggiori d’età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento nonché per la nomina del Consiglio Direttivo.

 

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:
per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’esercizio sociale;
per gravi motivi, con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
per il ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno.
Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea generale dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.

ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea, costituita da tutti i soci, è ordinaria e straordinaria ed è convocata con preavviso di almeno 15 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza.
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera, fax o messaggio di posta elettronica spediti a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di
telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Per la nomina degli organi sociali è convocata dal Presidente un’assemblea nella quale il voto può essere espresso per corrispondenza con le modalità e termini che saranno fissati dal Consiglio Direttivo nel Regolamento di cui all’art. 13 del presente Statuto.
I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

 

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e se fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia la presenza dei soci. In entrambi i casi l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia la presenza dei soci. In entrambi i casi l’assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
In caso di parità di voti l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da segretario.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

 

FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

 

COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
discutere e deliberare sul bilancio e sulla relazione del Consiglio Direttivo;
eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Sindaci, il segretario generale;
fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi associativi;
deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
approvare il Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria
deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo predispone e attua il programma delle attività culturali e ricreative ed ha il compito di:
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
predisporre il bilancio da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della presidenza;
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
di nominare il Vicepresidente;
di redigere l’eventuale regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consuntive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I componenti del Consiglio Direttivo, con un numero minimo di 2 e un numero massimo di 9 membri, sono eletti dall’Assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
I consiglieri sono rieleggibili.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza dalla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

 

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.
Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti, e possono svolgersi anche fuori dalla sede dell’associazione.

 

PRESIDENTE
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Presidente.

 

FINANZE E PATRIMONIO
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.

 

19. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

20. DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

 

21. DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.
I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Patrimonio sociale.
I versamenti al Patrimonio sociale sono trasferibili solo in caso di morte.

 

NORME FINALI GENERALI
22. ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno, per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

 

23. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 L. 23/12/1996 n. 662.

 

24. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

 

25. RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.